1.1 – La normativa di riferimento
Trascrizione
Allora buongiorno a tutti, io sono Antonino Polimani e sono un avvocato e sono qui per raccontarvi, per tentare di raccontarvi tutto ciò che è necessario per adeguare un e-commerce e quando dico tutto ciò che è necessario non mi riferisco esclusivamente agli obblighi normativi ma anche a tutto ciò che è necessario al vostro marketing, tutto ciò che può essere un’opportunità per il vostro per il vostro business. Questo nostro percorso durerà quattro ore, oggi ne faremo solamente due, o meglio in questa prima parte ne faremo solamente due e quindi divideremo in maniera abbastanza netta il corso in una prima parte relativa a tutto ciò che riguarda l’e-commerce esclusa la privacy, mentre la seconda parte del corso sarà dedicata esclusivamente quasi esclusivamente a questo grande spauracchio che è la privacy per l’e-commerce ma in generale la privacy per i siti internet, per internet e che in realtà come vedremo nasconde tante opportunità, opportunità per il marketing, opportunità per un maggiore trust da parte del cliente e ci sono anche alcune dinamiche, alcune operazioni che scoprirete di poter fare che magari in questo momento pensate che siano vietate. Dunque chi sono? Io sono Antonino Bolimani, sono un avvocato dal 2007 e sin da quando mi sono iscritto all’Ordine degli Avvocati mi occupo esclusivamente di digitale. Perché mi occupo di digitale? Perché prima di essere avvocato ero uno sviluppatore web. Parliamo del 98-99 1998-1999, avevo anche una piccola azienda che realizzava i primi siti internet in HTML poi in ASP e insomma poi a un certo punto la carriera è cambiata, sono diventato avvocato e mi sono reso conto di poter unire le due skill, le due passioni della mia vita, da una parte il digitale dall’altra parte l’avvocatura, saranno a dirsi però insomma anche l’avvocatura può essere una passione per chi conosce abbastanza nel sangue e quindi è per questo che oggi vi mi permetto di entrare in un corso così digital, così tecnico a raccontarvi le norme che quantomeno dovreste conoscere anche magari non in maniera dettagliata però dovete sapere che esistono determinate regole nel momento in cui poi voi, per voi, per i vostri e-commerce o per gli e-commerce dei vostri clienti dovrete aiutarli insomma a fare la stessa. Un piccolo indice di quello di cui andremo a parlare oggi, non vi spaventate troppo del legalese perché all’interno delle slide necessariamente dovremo parlare di norme, di norme, di leggi e quindi ci saranno anche alcune parti che potrebbero apparire un po’ più pesanti, sorvolatele di plano nella vostra mente perché i numeri in questo momento non vi interessano ma l’importante è che sappiate dove andare a ricercarle nel momento in cui dovessero servirvi. Faremo prima una panoramica sulla normativa di riferimento cioè quali e quante norme e leggi si applicano per l’e-commerce perché l’e-commerce chiaramente è un mondo che nasce nel 2002-2003 e diventa popolare verso il 2007-2008 e sempre di più a crescere. È chiaro che all’e-commerce vanno applicate tante norme che sono relativa a un’epoca in cui l’e-commerce non esisteva e questo adesso sta cambiando un po’ perché l’Europa soprattutto le normative europee, i regolamenti europei, le direttive europee stanno entrando in maniera forte nel mondo del digitale per regolare il digitale però per l’e-commerce ancora si applicano delle norme molto spesso che sono precedenti e quindi vanno adattate al mondo dell’e-commerce. Poi parleremo delle informazioni obbligatorie che devono essere inserite all’interno dei siti internet, vedremo tra le informazioni obbligatorie anche quali sono gli obblighi relativi alle schede prodotto, faremo una capatina sul carrello perché il carrello in realtà non tutti lo sanno ma il carrello non è libero, non possiamo fare quello che vogliamo, ci sono determinati step che devono essere eseguiti, parleremo di termini e condizioni, parleremo della consegna del prodotto, il diritto di recesso, le garanzie che devono dare l’e-commerce, la legge applicabile, il foro competente quando ci sono i termini e condizioni scritti in un determinato modo, lo vedremo, quali sono le clausole vessatorie, come gestire le controversie, vedremo il caso particolare del dropshipping, un piccolo cenno alle recensioni che dal 28 maggio 2022 hanno una loro regolamentazione e poi anche come tutelare i contenuti interni al sito internet. Quanta roba! Per questo io dico noi parleremo, le slide un po’ le sorvoleremo ma ci serviranno come guida di base, guida di fondo. E bene o male privacy a parte sono questi che vedete in questa slide gli aspetti che devono essere considerati nel momento in cui si predispone un sito internet che deve vendere online, né più né meno che questi. Quindi questa slide che in realtà è un indice potrebbe in qualche modo anche essere una sorta di checklist per voi in modo che possiate anche rendere dotto magari il vostro cliente nel caso in cui l’e-commerce non sia per voi e realizzare un prodotto che non incorra in sanzioni. Perché in realtà qual è il flusso? Dovrebbe essere il cliente a dirvi nel caso in cui l’e-commerce non sia il vostro, dovrebbe essere il titolare dell’e-commerce a dirvi che cosa fare al punto di vista legale ma la prassi vuole che sia l’e-commerce manager, lo sviluppatore, l’agenzia a inserire tutte le parti legale all’interno del sito internet. Quindi è bene che voi sappiate, abbiate una infarinatura generale di tutte quelle che sono le norme relative al mondo dell’e-commerce. Nella seconda parte del corso invece parleremo della privacy e quindi tratteremo l’informativa quando occorre il consenso e quando no, la profilazione, i formi di contatto, come gestirli, la newsletter, il marketing automation, il soft spam che è un’opportunità anche di marketing, come gestire le chat, i famosi cookie e poi il vostro ruolo che spesso è responsabile del trattamento e i vostri oneri tra cui il registro dei trattamenti è uno dei principali, i vostri compiti, i vostri obiettivi. Iniziamo, anche se abbiamo già detto, abbiamo già fatto un quadro generale, iniziamo dalla normativa di riferimento. Quali sono dunque le normative che devono essere rispettate? Andiamo molto velocemente, qui vi ho lasciato una tabella però già così a prima vista possiamo andare a guardare, a controllare gli anni relativi alle normative e vediamo che quasi tutti gli anni sono a cavallo, diciamo, dei primissimi e-commerce. Forse Amazon ancora nemmeno era sbarcato quanto bene in Italia, inizialmente vendeva book solamente liberi e subito dopo diciamo qualche normativa, subito dopo rispetto al boom dell’e-commerce. Lascio qui l’elenco per voi e quindi quali sono le normative che devono essere rispettate? Partiamo da una su tutte, il codice civile. Ebbene sì, il codice civile di certo non parla di e-commerce ma il codice civile regola tutti i contratti e gli accordi che vengono fatti fra due privati. Per privato intendo azienda o cittadino o libero professionista, escludendo ovviamente le pubbliche amministrazioni. Che cosa fa un e-commerce? Un e-commerce è un negozio di compra e vendita e quindi si tratta di un luogo dove vengono stipulati dei contratti di compra e vendita. Considerate che un degli attempimenti principali di un e-commerce è proprio il contratto di compra e vendita, che è quello che voi chiamate, che noi chiamiamo termini e condizioni di vendita. I termini e condizioni di vendita non sono altro che un contratto di compra e vendita a tutti gli effetti e quindi questo testo legale è la base dell’e-commerce. I termini e condizioni dell’e-commerce sono la base, il contratto. E’ il contratto fra l’e-commerce e l’acquirente, sia l’acquirente un consumatore che sia l’acquirente un’azienda. Dopodiché le leggi che si applicano sono le leggi che sono quelle relative all’attività di impresa in generale. Poi bisogna stare attenti alla normativa sulle comunicazioni pubblicitarie perché vedete un eventuale claim che voi inserite per un prodotto in un banner o all’interno del sito internet o all’interno della scheda prodotta, una descrizione del prodotto, non è mica libera. Anche questa descrizione è soggetta a determinate norme. Soprattutto quando parliamo di prodotti relativi al wellness, al food per esempio, non si può dire per esempio che una cosa fa bene se non viene riportato tutto questo con assoluta precisione e con delle delle motivazioni reali. Così come non si possono fare comparazioni, o meglio si possono fare comparazioni, è chiaro, ma a determinate condizioni e con determinati paletti. Poi tutto quello che si applica, la maggior parte delle normative che si applicano sono quelle relative alla regolamentazione della vendita a distanza, nonché tutte le norme che si applicano alle vendite con strumenti informatici. E qui ce n’è una, principe su tutte, che è il codice del consumo. Perché molto spesso dall’altra parte dell’e-commerce c’è il consumatore. Vedremo anche la differenza fra B2B e B2C dal punto di vista della della normativa. Però è molto importante che voi abbiate sempre queste 3-4 normative come punti di riferimento. Dunque il codice civile, tutte le leggi che regolano l’attività di impresa, le normative sulle comunicazioni pubblicitarie e i regolamenti sulle vendite a distanza e le vendite con strumenti informatici. Oltre alla privacy, di cui parleremo in futuro, sono queste le grandi macro aree della messa in norma di un sito web. In particolare c’è una legge nel 2003, un decreto legislativo in realtà, numero 70 del 2003, che proviene, anche questo è una normativa europea, che si chiama direttiva sul commercio elettronico. Ecco, non crediamo che questa normativa del 2003 possa realmente contenere chissà quali norme applicabili oggi al commercio elettronico. Però sappiate che abbiamo una direttiva sul commercio elettronico, abbiamo una normativa che si chiama direttiva sul commercio elettronico e quindi dovrebbe essere la la normativa principe dell’argomento. In realtà no, c’è qualche norma importantissima che deve essere inclusa, però in generale non facciamo così tanto affidamento sulla direttiva sul commercio elettronico. Dovrebbe essere nella nostra mente il codice del commercio elettronico, tutta la regolamentazione. Questa normativa, leggo, detta una disciplina generale per qualsiasi tipo di servizio, anche non remunerato, fornito in via elettronica sia nel settore B2C, quindi business to consumer, sia nel settore B2B. Quello che rimane escluso da tutta questa normativa e rimane escluso anche nel nostro corso è la normativa C2C, quindi nel caso in cui, per esempio con Ebay, nel caso in cui ci sia un marketplace ad esempio all’interno del quale si vende C2C, quindi da consumatore a consumatore, per esempio nel mercato del secondary market, nel mercato di seconda mano e così via, tutto questo è escluso dal nostro corso, nonché il gioco d’azzardo e i rapporti con l’amministrazione finanziaria. Esistono anche altri casi relativi alla non applicazione del decreto legislativo settanta duemila tre che trovate qui e che vi ho elencato, ma non sono così rilevanti. E poi gli articoli in generale del decreto legislativo settanta duemila tre sono quelli che richiedono all’e-commerce di inserire le famose informazioni obbligatorie, quelle relative all’azienda, le vedremo, ma giusto per farvi capire adesso di cosa parliamo, per esempio la partita IVA. Quali sono le sanzioni? Per la mancanza delle informazioni obbligatorie le sanzioni possono arrivare fino a diecimila euro, quindi non sono sanzioni chissà quanto esercive, però per quello che richiede il decreto legislativo settanta duemila tre sono cose che possono essere facilmente inserite all’interno del sito internet. Stiamo sorvolando ancora in maniera generale tutte le normative, andiamo un po’ più veloci e poi ancora sul settanta duemila tre l’accesso all’attività economica online e il suo esercizio non sono soggetti ad autorizzazione preventiva. Ecco, questo è un altro grande mito da sfatare. Non c’è nessuna autorizzazione preventiva obbligatoria per aprire un e-commerce. Sì, sono delle informazioni, delle autorizzazioni preventive per aprire un business in generale, però specifica per l’e-commerce non c’è. Vedremo anche questo. Qui trovate ancora alcune norme sul commercio all’ingrosso e al dettaglio in relazione alla settanta duemila tre e poi abbiamo detto c’è il codice del consumo, quindi le norme relative al rapporto con i consumatori e alle vendite a distanza. Quindi oltre alle norme civilistiche generali e quelle specifiche sul commercio elettronico, l’e-commerce è soggetto alle norme dirette alla specifica tutela del consumatore. Questo perché? Perché sempre di derivazione europea, questa normativa, l’Europa si rese conto a un certo punto che il consumatore rispetto all’azienda, soprattutto quando compra online, era una parte debole e quindi si coniò questa distinzione fra il B2B e B2C dove il B2C è un contratto che se fosse una bilancia sarebbe completamente dalla parte dell’azienda rispetto al consumatore perché il consumatore non sceglie nulla, il consumatore può solamente acquistare, il consumatore non ha nessuna forza contrattuale all’interno della compravendita. Questo è il senso della tutela del consumatore. Tutela del consumatore che nasce anche per i negozi fisici ma che in particolare trova una sua applicazione nei contratti a distanza. Quindi il codice del consumo è veramente molto importante. Oltre all’e-commerce vero e proprio, chiariamo una cosa, i marketplace sono un altro mondo rispetto al commercio elettronico. Quello che voi dovete sapere in relazione ai marketplace è che quando noi vendiamo sui marketplace in realtà non stipuliamo noi il contratto con il consumatore ma è il marketplace che lo stipula. Noi azienda, noi seller stipuliamo il contratto direttamente con il marketplace e allora in questo caso c’è un regolamento europeo, questa volta nuovissimo, addirittura entrato in vigore nel 2020, che identifica nel venditore, nel seller del marketplace un’altra parte debole. Quindi individua un altro tipo di rapporto. Esiste il B2B tra due aziende, esiste il B2C tra azienda e consumatore e poi esiste questa nuova forma di rapporto P2B dove la lettera P sta per platform ovvero tutti i contratti in cui c’è da una parte la piattaforma Amazon, Facebook stessa, Ebay e così via e dall’altra parte c’è l’azienda. E anche in questo caso ci troviamo di fronte a un rapporto giuridico che se fosse messo su una bilancia lo prenderebbe completamente verso il marketplace perché il marketplace è quello che predispone i contratti e le aziende sono costrette cioè c’è un rapporto di dipendenza tra il marketplace e le aziende e quindi questo è un altro tipo di rapporto e ancora un altro tipo di rapporto.